Art. 11
(Applicazione delle sanzioni)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge č disciplinata dalla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spettano alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e irrogate a imprese la cui autorizzazione non č stata rilasciata dalle Province regionali, spettano alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.