Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 11), dello Statuto speciale e in conformità ai principi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.