Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina dell'attivitā di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 9
 (Divieto attivitā di noleggio)
1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 218/2003 č vietato l'utilizzo di autobus per il servizio di noleggio con conducente, qualora acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalitā delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale.