Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

Art. 2

(Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria)

(5)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

a) certificato di sana e robusta costituzione;

b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;

f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;

g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;

h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;

i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;

j)

( ABROGATA )

k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;

l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;

m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;

n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;

o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;

p) certificato di idoneità al lavoro notturno;

p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;

q)

( ABROGATA )

r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

(1)(3)(4)(7)

1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.

(2)

2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.

4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituto da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).

5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).

(6)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2006

Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 19/2006

Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 7/2009

Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 11/2011

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013

Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013

Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 46, comma 1, lettera i), L. R. 11/2022