Art. 7
(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, č utile ai fini della maturazione dell'anzianitą di servizio presso le amministrazioni di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.