Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanitā pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
Art. 3
 (Accertamenti igienico-sanitari)
2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia č abolito l'obbligo del libretto di idoneitā sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attivitā di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneitā sanitaria.