Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
Art. 2
1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j)   ( ABROGATA )
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
q)   ( ABROGATA )
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2006
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 19/2006
3 Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 7/2009
4 Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 11/2011
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 46, comma 1, lettera i), L. R. 11/2022