1. La Commissione regionale sull'amianto di cui agli articoli 4 e 5 della
legge regionale 22/2001 č ricostituita in conformitā a quanto disposto dall'articolo 5 della legge medesima, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.