Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Capo III

Interventi finanziari

Art. 15

(Fondo per l'abbattimento delle rette)

(10)(12)(15)(16)(17)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

(1)(7)

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

(13)

2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.

(5)(14)

2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

(2)(3)(4)(8)(9)(11)

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

(6)

Note:

Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 9, L. R. 19/2006

Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 10, L. R. 19/2006

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 43, L. R. 22/2007

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 26, comma 7, L. R. 11/2009

Comma 2 .1 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/2009

Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 33, L. R. 24/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 188, comma 1, L. R. 17/2010

10  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 18, L. R. 22/2010

11  Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011

12  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 15, L. R. 5/2013

13  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

14  Comma 2 .1 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

15  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 3/2020

16  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 6/2020

17  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 15 bis

(Fondo per le spese di investimento)

(1)(2)(8)

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati.

(3)

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3 bis.

( ABROGATO )

(4)(6)

3 ter. Al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al medesimo comma 1 e per un importo non superiore al 10 per cento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi.

(5)(7)

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 12/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 17, L. R. 12/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 7/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010

Comma 3 ter aggiunto da art. 9, comma 10, L. R. 12/2010

Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 28, L. R. 18/2011

Comma 3 ter sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2013

Art. 15 ter

(Fondo per il contenimento rette)

(1)(2)

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.

(5)

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

(3)

3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020

Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020

Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020

Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006 . L'abrogazione decorre dall'entrata in vigore della L.R. 19/2006 (3/11/2006), essendo venuti meno gli effetti, a carico del presente articolo, dell'abrogazione indiretta a decorrenza differita gia' disposta dall'art. 65, c. 2, lett. b), L.R. 6/2006.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006