Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Capo I

Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'avvio dei servizi e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.

(1)

4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 2

(Sistema educativo integrato)

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:

a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;

b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;

c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;

d)

( ABROGATA )

e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;

f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

(1)

Note:

Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 3

(Nidi d'infanzia)

(3)(4)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;

b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali e i locali destinati a uso amministrativo.

(1)

4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi aziendali.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 4

(Servizi integrativi)

(11)

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;

b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;

c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.

(2)(3)(5)(8)(9)(10)

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualificazione professionale adeguata alle finalità da assicurare.

(4)(6)

4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno. Relativamente ai servizi integrativi di cui al comma 2, lettera c), non trova applicazione la normativa di settore attinente alla disciplina delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(1)(7)

Note:

Parole aggiunte al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 9, comma 7, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 56, L. R. 14/2012

Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 57, L. R. 14/2012

Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 5/2013

Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017

10  Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 4 bis

(Servizio di baby sitter locale)

(1)

1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.

3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 5

(Servizi sperimentali)

(7)(10)(11)

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

(5)

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.

(1)(6)

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

5 bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitino di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

(8)

5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.

(9)

6.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011

Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013

La disciplina transitoria del comma 2 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 6/2013, della modifica apportata dall'art. 6, comma 23, L.R. 5/2013.

Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018

Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11  A decorrere dal 28/2/2019, l'art. 39, c. 1, L.R. 3/2019 abroga il c. 11 dell'art. 8, L.R. 20/2018 aggiuntivo dei commi 5 bis e 5 ter del presente articolo.

Art. 6

(Soggetti gestori dei servizi)

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

a) dai Comuni, anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici;

b bis) dalle famiglie in forma associata;

c) da soggetti del privato sociale;

d) da soggetti privati.

(1)

Note:

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 7

(Accesso ai servizi)

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

(3)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.

(4)

1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.

(5)

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.

Note:

Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006

Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 9

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2010