﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 agosto 2005

      , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 18/11/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Partecipazione al costo dei servizi) <p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 ter. </span>Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 bis. </span>I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.<p><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Modificata l'interpunzione al comma 1 da  art. 21, comma 1, L. R. 19/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Modificata l'nterpunzione al comma 1 da  art. 21, comma 2, L. R. 19/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 21, L. R. 8/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 bis da  art. 121, comma 1, L. R. 7/2025 . Per l'anno educativo 2025/2026  il termine per la comunicazione dei piani tariffari è riaperto dal decimo giorno dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025 e si chiude perentoriamente entro quindici giorni dalla sua riapertura.</p></p></body></html>