Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 3

(Nidi d'infanzia)

(3)(4)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;

b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali e i locali destinati a uso amministrativo.

(1)

4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi aziendali.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.