Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 27

(Rapporto numerico tra personale e bambini)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.

2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.