Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 26 bis

(Trasmissione dei dati alla Regione)

(1)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.

Note:

Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2010