Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 13

(Attività della Regione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:

a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;

d) le priorità di finanziamento degli interventi;

e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

(1)(2)(3)(4)(6)(7)

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;

c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi;

d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20;

e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;

f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.

(5)(8)(9)(13)

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. L'Amministrazione regionale può predisporre, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.

(10)

5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.

(11)

6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle dichiarazioni di inizio attività e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

(12)

Note:

Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006

Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 45, L. R. 22/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

10  Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010

11  Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010

12  Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010

13  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 8, L. R. 11/2011