Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 10

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;

b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;

c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;

d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;

e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;

f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

(1)(2)(3)

Note:

Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010