Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Capo IV
 Avvio e accreditamento dei servizi
Art. 18
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 7/2010
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 7/2010
8 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 10, L. R. 11/2011
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 11/2011
Art. 19
1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.
2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2010
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 12, L. R. 11/2011
Art. 20
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 7/2010