Art. 3 bis
1. La Sezione Primavera č un servizio che accoglie bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di etą, aggregato di norma ad una scuola dell'infanzia, statale o paritaria, o inserito in un polo per l'infanzia, in coerenza con il principio di continuitą del percorso educativo all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialitą dei bambini da due a sei anni.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalitą e le procedure per l'attivazione di una Sezione Primavera nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 2, lettera b), L. R. 14/2025