Art. 24
(Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.
3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 32, L. R. 18/2011
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 58, L. R. 14/2012