Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 21
 (Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2021