Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 14
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006
3 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
5 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2010
9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2010
10 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 7/2010
11 Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12 Parole aggiunte al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010