Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TITOLO IV

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

Art. 57

(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

(1)

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.

2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EURopean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.

3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.

Note:

Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 57 bis

(Sostegno al lavoro frontaliero)

(1)

1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008