Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Capo IV bis

Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi

Art. 51 bis

(Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)

(1)

1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;

b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;

d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;

e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;

f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 51 ter

(Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)

(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:

a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;

b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:

1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;

3) accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;

c) promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.

2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020