Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

CAPO I

Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali

Art. 29

(Finalità e destinatari)

(1)(3)(6)(7)(8)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016

Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 30

(Promozione dell'occupazione)

(1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

(12)

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

(13)

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

(3)

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

(4)(14)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

12  Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

13  Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

14  Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Art. 31

(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

(1)(2)(3)(4)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

(5)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.

Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 32

(Lavoro in cooperativa)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell’Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all’articolo 77, comma 3, lettera a).

(9)(10)(11)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020

10  Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 33

(Promozione della stabilità occupazionale)

(1)(2)(5)(6)(8)(9)(10)(11)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

(4)(7)(12)

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

(3)(13)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014

Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

12  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

13  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Art. 33 bis

(Misure fiscali)

(1)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.

Note:

Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 34

(Politiche per il prolungamento della vita attiva)

(1)

1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:

a) incentivi al prolungamento della vita attiva;

b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;

c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori.

(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 35

(Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) stipula di una convenzione, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;

e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

(1)(2)

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:

a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;

b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;

c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;

d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;

e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 35 bis

(Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)

(1)

1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;

b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;

c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020