Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 56

(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;

b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;

c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;

d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.

(1)(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020