Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 48

(Interventi)

(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

(10)

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014

Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020

10  Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.