Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 47

(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)

(4)

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;

b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;

c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;

d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020