Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 44

(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente.

(1)(3)(4)

1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(2)

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Note:

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020