Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 33
(Promozione della stabilità occupazionale) (1)(2)(5)(6)(8)(9)(10)(11)
1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:
a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;
b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);
c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(4)(7)(12)
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.
3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;
b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).
(3)(13)
Note:1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020