Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 31

(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

(1)(2)(3)(4)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

(5)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.

Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020