Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 25

(Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)

1. La Regione può affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

b)

( ABROGATA )

c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;

d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.

(1)(2)(5)(6)

2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.

(3)

2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.

(4)

Note:

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 181, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 181, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.