Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 17

(Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)

(2)

1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

(4)

2. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.

(5)

3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.

(6)

4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.

(1)(3)(7)

Note:

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012

Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020