Art. 60
(Formazione e politiche del lavoro)
1. La Regione favorisce l'integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell'Università e individua gli strumenti per il loro raccordo.
2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.
3.
La Regione sostiene con percorsi formativi personalizzati le persone sul mercato del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva:
a) interventi di formazione finalizzati a favorire l'inserimento, il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, persone a rischio di disoccupazione, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione;
b) interventi formativi rivolti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
c) interventi di formazione tesi a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l'arco della vita;
d) interventi di formazione tesi ad acquisire nuove capacità professionali rispetto a quelle non più richieste dal mercato del lavoro.
4. La Regione riconosce la centralità delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale può supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilità per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative.
4 bis. Al fine di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Comma 4 sostituito da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 61
(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)
1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.
2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 63
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.
2 bis.
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:
a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;
c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;
d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.
2 ter.
La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;
b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;
c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 46, L. R. 24/2009
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 2 sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
8 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10 Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
11 Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
12 Comma 2 octies aggiunto da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017