Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
CAPO III
 Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Art. 45
 (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 46
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020
7 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 47
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 48
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
4 Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020
10 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 48 bis
1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
c) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)).
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto di trasferimento, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continua il rapporto di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al trasferimento del rapporto di lavoro ovvero, anche successivamente allo stesso, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto, a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale sia interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione, qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l'assunzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.
8. Qualora entro il termine di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7, non sia ancora intervenuto a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
10. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della presente legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.