Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
CAPO II
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 36
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5 L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13 Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
Art. 38
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
Art. 39
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 40
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 43
2.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:
Art. 14 ter
 (Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento)
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 44
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020