Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
CAPO III
 Consigliere e consiglieri di parità
Art. 16
1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 , nonché alla concertazione regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 8, L. R. 13/2015
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 17
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
Art. 18
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 19
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
4 Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5 Comma 2 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
6 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2020