Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 77
 (Norme comuni per la concessioni degli incentivi)
3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
9 Comma 7 sostituito da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
10 Comma 7 bis aggiunto da art. 46, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
11 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies del presente articolo, come introdotto dall'articolo 88 L.R. 9/2019.
12 Comma 3 quater .1 aggiunto da art. 73, comma 1, L. R. 6/2021
13 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 21 giugno 2022, depositata il 28 luglio 2022 (in G.U. 1° serie speciale n. 31 del 3 agosto 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quater.1 del presente articolo, come introdotto dall'art. 73 L.R. 6/2021.
14 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
15 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023