Art. 64
(Forme di sostegno al credito dei lavoratori)
1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.
2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 2/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 19, L. R. 2/2006