Art. 5 bis
1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.
2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 17/2020