Art. 56 bis
(Fondo regionale di solidarietą per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietą nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietą per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalitą e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.
4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attivitą svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietą di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalitą previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operativitą la tutela assicurativa prevista specificamente per le attivitą di protezione civile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.