Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 48 bis
1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
c) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)).
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto di trasferimento, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continua il rapporto di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al trasferimento del rapporto di lavoro ovvero, anche successivamente allo stesso, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto, a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale sia interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione, qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l'assunzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.
8. Qualora entro il termine di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7, non sia ancora intervenuto a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
10. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della presente legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.