Art. 39
(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2.
Il Fondo è alimentato:
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:
a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla
legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della
legge 68/1999.
3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020