Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Art. 38
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilitą con compiti relativi alla valutazione delle capacitą globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilitą. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilitą.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020