Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 33
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020