Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 29
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.
3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
5 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
8 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020
9 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 14/2025