Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 26
 (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)
3. Con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015 , gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2018
4 Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020