Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 21
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.
3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.
4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:
a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;
b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);
c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;
d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;
e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;
f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;
g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;
6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Parole sostituite alla lettera i) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
5 Lettera k) del comma 1 sostituita da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
6 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
7 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 12/2018
8 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2020