Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 18
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020