Art. 17
(Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)
1. La Consigliera o il Consigliere regionale di paritą ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di paritą č funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attivitą da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di paritą nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di paritą personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di paritą, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunitą.
4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di paritą viene riconosciuta un'indennitą mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di paritą spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimitą costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennitą aggiuntiva al consigliere regionale di paritą.
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020