Art. 65
(Interventi per il sostegno al reddito)
1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all’attuazione del principio di condizionalitą fra politiche attive e politiche passive del lavoro.
2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietą difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008
2 Articolo sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 26/2012
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 20/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 17/2020